Regolamento Interno del 14 novembre 2015


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REGOLAMENTO INTERNO DELLA

ARCICONFRATERNITA S.M. ASSUNTA

GENOVA PRA PALMARO


CAPITOLO I

PREMESSE GENERALI


ARTICOLO UNO

Dalla Parrocchia Matrice di Santa Maria Assunta in Genova Prà si sono formate in tempi successivi altre due Parrocchie : San Rocco e N.S. del Soccorso in Prà e Santa Madre del Buon Cosiglio.

L’Arciconfraternita di S. Maria Assunta in Genova Prà è interparrocchiale e pertanto svolge la propria attività in armonia con le attività delle tre succitate Parrocchie.

L’oratorio della Arciconfraternita ha sede in Genova Via N.S. Assunta 20.

L’Arciconfraternita è un’associazione ecclesiastica pubblica di fedeli, che forma la «Casaccia», istituzione laicale fra le più antiche della Chiesa. Fanno parte di tali associazioni sia uomini (confratelli), sia donne (consorelle) .

L’Arciconfraternita ha personalità giuridica secondo il diritto canonico per conseguire le finalità di cui al successivo articolo due.

ARTICOLO DUE

L’impegno generale della Confraternita è:

  1. incrementare il culto pubblico negli ambiti e nei modi che le è proprio in particolare curando una migliore e più approfondita formazione religiosa e morale degli iscritti;
  2. curare la sacra liturgia e promuovere la preparazione e la partecipazione attiva dei confratelli alla Liturgia Eucaristica (S. Messa) e alla Liturgia delle Ore (Ufficio Divino);
  3. promuovere l’opera di nuova evangelizzazione e la carità in tutte le sue forme.

ARTICOLO TRE

Con lo Statuto Generale delle Confraternite dell’Arcidiocesi di Genova, approvato e promulgato in data 3 aprile 2005 da S.M. Cardinale Tarcisio Bertone arcivescovo di Genova, è stata indicata la strada attraverso la quale le Confraternite sono chiamate ad esprimere la loro fedeltà alla Chiesa e al suo Magistero.

L’Arciconfraternita S.M. Assunta in Genova Prà Palmaro intende adottare un regolamento interno per l’adeguamento degli usi e delle tradizioni locali, consolidate nel tempo, allo Statuto Generale.


CAPITOLO SECONDO

MEMBRI DELLA CONFRATERNITA

ARTICOLO QUATTRO

AMMISSIONE

Possono chiedere di iscriversi alla Confraternita uomini e donne che abbiano compiuto il 14° anno di età e che ne facciano richiesta.

L’accettazione verrà deliberata dal Consiglio, dopo avere verificato che il richiedente abbia i requisiti previsti dal can. 316 del C.I.C. e dopo aver sentito il Parroco della comunità cui il richiedente appartiene.

L’ammissione effettiva avverrà dopo  un periodo di sei  mesi di noviziato destinato alla formazione dei Confratelli.

ARTICOLO CINQUE

INAMMISSIBILITA’

Non può essere ammesso :

a) chi non è cattolico;

b) chi fa parte di sette o  associazioni, condannate dalla Chiesa i cui scopi o ispirazione ideologica siano contrari alla religione cattolica;

c) chi non ne abbia fatto esplicita richiesta.

ARTICOLO SEI

PRIORI E CONFRATELLI EMERITI

Possono essere nominati dal Consiglio Direttivo Priori emeriti, quei Priori che si sono particolarmente distinti nel loro servizio.

Il Consiglio Direttivo può nominare confratelli o consorelle emeriti, coloro che non facendo parte della Confraternita, si sono resi particolarmente benemeriti nei suoi confronti. Essi, dopo essere stati informati ufficialmente, devono manifestare la disponibilità ed accettare le finalità della Confraternita; hanno diritto al voto, ma non sono eleggibili; essi possono essere dispensati dal pagamento della quota annuale.

ARTICOLO SETTE

DIMISSIONE

Chi per qualsiasi motivo decide di non far più parte della Confraternita, ha il dovere di darne comunicazione scritta al Segretario della stessa. Le dimissioni avranno effetto immediato.


CAPITOLO III

 DOVERI

ARTICOLO OTTO

DOVERI PARTICOLARI

Tutti i confratelli e le consorelle devono:

  1. vivere la vita cristiana nella Chiesa e per la Chiesa;
  2. mantenere la concordia fra i membri della Confraternita e farsi operatori di pace;
  3. essere i migliori collaboratori nella parrocchia e per la parrocchia;
  4. partecipare con sollecitudine alle attività dell’oratorio, in particolare alla Santa Messa e alla Liturgia delle Ore (ufficiatura);
  5. intervenire al funerale dei confratelli e alle funzioni di suffragio secondo le consuetudini;
  6. impegnarsi alla preghiera quotidiana, tenendo conto delle pratiche e delle devozioni tradizionali delle Confraternite.
  7. tenersi in regola con le quote annuali stabilite dall’Assemblea. In caso di morosità continuata per anni tre, l’iscritto verrà considerato tacitamente decaduto.
  8. h) partecipare al mantenimento dei beni della Confraternita

ARTICOLO NOVE

INOSSERVANZA DEI DOVERI E DIMISSIONI

Coloro che non osserveranno abitualmente i doveri, di cui all’art. 8, se non mutano il loro comportamento dopo l’ammonimento del Priore, potranno essere  sospesi con provvedimento del Consiglio e ancora non cambiando la loro condotta potranno essere espulsi,  su proposta del Priore.

Il provvedimento di espulsione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti. L’incolpato potrà  chiedere di essere sentito dal  Consiglio, il quale quindi deciderà a maggioranza. La decisione verrà notificata per iscritto all’interessato. Contro questa decisione, l’espulso può far ricorso al  Priorato dell’Arcidiocesi di Genova, che dovrà pronunciarsi entro novanta giorni dalla ricezione, assunte le informazioni del caso e sentito il ricorrente.

ARTICOLO DIECI

RIAMMISSIONE

In caso di richiesta di riammissione il Consiglio deve :

  1. esaminare se sono cessate le cause che hanno determinato l’eventuale espulsione;
  2. decidere in merito all’accoglimento della richiesta;
  3. decidere in merito alla regolarizzazione economica (circa le quote arretrate da versare), se l’espulsione fosse sopravvenuta in applicazione dell’art. 8.
  4. nel caso in cui le dimissioni siano state confermate dal Priorato, dovrà essere chiesto ad esso, parere vincolante.

CAPITOLO IV

DIRITTI

ARTICOLO UNDICI

DIRITTI GENERALI

I confratelli e le consorelle dal compimento del 16° anno di età hanno diritto di parola nelle Assemblee e voce attiva  nelle elezioni.

I confratelli e le consorelle dal compimento del 18° anno di età hanno diritto di parola nelle Assemblee e voce attiva  e passiva nelle elezioni  (i confratelli e le consorelle emeriti solo voce attiva).

Gli iscritti hanno diritto a partecipare alla vita della Confraternita secondo le modalità stabilite dallo Statuto particolare.

ARTICOLO DODICI

MESSA DI SUFFRAGIO

Di regola, la messa del primo gennaio è celebrata a suffragio dei reverendi Parroci e Cappellani dell’Arciconfraternita e dei Confratelli/Consorelle defunti nell’anno appena concluso.


CAPITOLO V

CULTO, PREDICAZIONE E CATECHESI

ARTICOLO TREDICI

CULTO

Le sacre funzioni siano celebrate con partecipazione cosciente, attiva e fruttuosa, con splendore ed esattezza liturgica, attuandosi nel culto uno degli scopi primari delle Confraternite.

Gli atti di culto nell’oratorio non devono coincidere con le funzioni parrocchiali, quando sono rivolti ai medesimi destinatari.

Devono essere pertanto concordati orari e iniziative con il Parroco, avvalendosi  della sua collaborazione e delle sue osservazioni.

Deve essere favorita la partecipazione dei confratelli e delle consorelle alla vita parrocchiale.


CAPITOLO  VI

MANIFESTAZIONI INDETTE DAL PRIORATO

ARTICOLO QUATTORDICI

RADUNO REGIONALE

La confraternita si impegna a partecipare al “grande pellegrinaggio”, detto “raduno”, che il Priorato annualmente organizza. Nessun’altra manifestazione locale potrà sostituire questo incontro comunitario. E’ tenuta a corrispondere un’offerta al Priorato per coprire le spese di organizzazione.

ARTICOLO QUINDICI

MANIFESTAZIONI DIOCESANE

La confraternita si impegna a partecipare alle manifestazioni, già consolidate, promosse dal Priorato e precisamente :

  • alla sera del Giovedì Santo l’incontro per la visita di adorazione al SS. Sacramento nelle storiche chiese del centro di Genova;
  • la partecipazione delle Confraternite alle manifestazioni di culto diocesane, in particolare la processione del Corpus Domini e di San Giovanni Battista;

–      a Marzo la festa della Madonna della Misericordia, patrona delle Confraternite liguri;

  • nell’ultima domenica di Ottobre la funzione per il suffragio e il ricordo dei confratelli e consorelle defunti.

Deve altresì partecipare alle altre manifestazioni in particolari circostanze promosse dal Priorato.


CAPITOLO VII

PROCESSIONI E PELLEGRINAGGI

ARTICOLO SEDICI

PROCESSIONI

I confratelli devono essere consapevoli che le processioni sono atti di culto ed evangelizzazione.

Devono parteciparvi con spirito ed atteggiamento conforme al carattere dell’atto, dando pubblica testimonianza di fede.


CAPITOLO VIII

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

ARTICOLO DICIASETTE

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Gli organi della Confraternita sono :

a)       l’Assemblea degli iscritti,

b)       il Consiglio Direttivo

c)        il Priore

d)       i Superiori

ARTICOLO DICIOTTO

L’ASSEMBLEA

Il supremo organismo di governo della confraternita è l’adunanza generale o Assemblea alla quale possono partecipare tutti gli iscritti della confraternita.

L’assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei confratelli; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

All’Assemblea spetta :

  1. l’elezione del Priore, dei Consiglieri e dei superiori;
  2. la delibera delle linee programmatiche di indole generale circa la vita

   della Confraternita;

  1. l’approvazione del bilancio consuntivo della Confraternita NOTA : non abbiano i revisori dei conti
  2. l’approvazione degli atti di straordinaria amministrazione;
  3. l’accettazione di donazioni e lasciti testamentari;
  4. l’indicazione della quota annuale.

ARTICOLO DICIANNOVE

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L’Assemblea, è convocata e presieduta dal Priore.

La convocazione deve avvenire mediante avviso pubblico almeno dieci giorni prima della datastabilita. L’Assemblea potrà essere convocata anche su deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei membri della Confraternita. L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti espressi. Le delibere avverranno in modo palese ad eccezione delle delibera di elezione del priore, dei membri del consiglio direttivo e dei superiori che dovrà avvenire secondo le modalità di cui al successivo articolo 20.

ARTICOLO VENTI

DURATA DELLE CARICHE

In conformità alle tradizioni della Arciconfraternita Santa Maria Assunta l’elezione del Priore,  del Consiglio Direttivo e dei Superiori dovrà avvenire in assemblea  da tenersi di norma il 26 dicembre dopo la recita dell’Ufficio per i Confratelli defunti e dopo la Santa Messa. Prima della votazione si canta l’inno VENI, CREATOR; normalmente assistono all’elezione i Parroci dell’Assunta, di San Rocco e del Buon Consiglio, uno dei quali presiede l’assemblea.

Le elezioni dovranno  tenersi, quanto all’elezione del Priore e del Consiglio Direttivo, ogni quattro anni, quanto all’elezione dei superiori ogni anno.

E’ tuttavia diritto dei confratelli di chiedere elezioni anticipate, purché la richiesta motivata sia sottoscritta da almeno un terzo degli iscritti.

ARTICOLO VENTUNO

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da 7 membri: il Priore e 6 consiglieri eletti dall’assemblea.

Il Consiglio direttivo restano  in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Al consiglio partecipa senza diritto di voto l’assistente ecclesiastico.

  1. Il Consiglio direttivo collabora con il Priore nel governo ordinario della Confraternita, attuando le linee programmatiche date dall’Assemblea e attenendosi alle norme del diritto in generale e del presente Statuto;
  2. delibera l’ammissione dei nuovi iscritti, l’espulsione e la riammissione dei confratelli, nomina i priori emeriti e i confratelli emeriti;
  3. designa i confratelli per incarichi particolari ad actum (es. custodi cassa e crocifissi);
  4. approva il bilancio preventivo  da presentare all’Assemblea;
  5. cura il versamento entro il mese di marzo di ciascun anno a favore del Priorato della quota statutaria, stabilita a seconda dell’importanza e della situazione economica della confraternita.
  6. Il Consiglio si riunirà almeno due volte l’anno e può essere convocato solo dal Priore.
  7. La riunione del Consiglio è valida in presenza della maggioranza dei suoi membri.
  8. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità il Priore ha diritto a voto doppio.
  9. Il Consiglio nomina i revisori dei conti e, fra i suoi membri, il segretario e il tesoriere.

Coadiuvano il Consiglio Direttivo i due superiori in carica nell’anno, i due superiori in carica nell’anno precedente, i due superiori eletti per l’anno successivo. Ogni anno, pertanto, i Superiori di nuova nomina andranno a sostituire i due Superiori di più vecchia nomina che coadiuvano il Consiglio. 

ARTICOLO VENTIDUE

FUNZIONE DEL PRIORE

Il Priore dirige la confraternita nel rispetto dello statuto e ne ha la rappresentanza legale, provvedendo alla ordinaria amministrazione. Egli  indice e dirige le Assemblee e le Adunanze del Consiglio.

ARTICOLO VENTITRE

INADEMPIENZE

Per inadempienza delle funzioni da parte del Priore, il Priorato per le Confraternite potrà richiamarlo, e nei casi di persistente e grave negligenza, il Vescovo Diocesano, su proposta dello stesso Priorato per le Confraternite, rimuoverlo. Il Vice Priore, entro 30 giorni dalla data della rimozione dovrà convocare, organizzare presiedere l’Assemblea per le elezioni del nuovo Priore e comunicare al Priorato l’esito delle stesse.

Qualora ciò non venga ottemperato, il Priorato provvederà direttamente.

ARTICOLO VENTIQUATTRO

FUNZIONI DEI SUPERIORI

I superiori coordinano l’attività corrente della Confraternita curando la sacra liturgia e promuovendo la preparazione e la partecipazione attiva dei confratelli alla Liturgia Eucaristica (S. Messa), delle Ore (Ufficio Divino) e dell’esequie dei confratelli.

I superiori coordinano altresì l’organizzazione e la partecipazione alle processioni e alle altre manifestazioni della Confraternita.

ARTICOLO VENTICINQUE

FUNZIONI SEGRETARIO

Il Segretario

a)        redige i verbali della Confraternita e li firma con il Priore;

  1. collabora con il Priore per indire le elezioni e convoca gli aventi diritto;
  2. informa il Priorato delle nuove cariche sociali;
  3. ha cura scrupolosa dell’archivio della Confraternita e in particolare

   conserva;

  • il libro per annotarvi i pii legati, gli oneri delle SS. Messe e gli adempimenti ad essi relativi;
  • l’inventario dei beni mobili ed immobili della Confraternita.

ARTICOLO VENTISEI

FUNZIONI DEL TESORIERE

Il Tesoriere :

  1. cura la contabilità e paga i conti su ordine del Priore;
  2. redige e tiene in ordine il libro di cassa;
  3. provvede ad incassare le quote annuali decise dall’assemblea;
  4. prepara il bilancio consuntivo e preventivo;
  5. ha cura dei fondi della Confraternita e dei preziosi;
  6. provvede a versare al Priorato la quota statutaria e il contributo spese di partecipazione al raduno.

ARTICOLO VENTISETTE

FUNZIONI DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri fanno parte del Consiglio Direttivo e coadiuvano il Priore, il Segretario e il Tesoriere della Confraternita e solo su delega degli stessi possono prendere iniziative.

ARTICOLO VENTOTTO

ASSISTENTE ECCLESIASTICO

L’Assistente ecclesiastico della Confraternita è di norma il Parroco della Parrocchia Santa Maria Assunta ovvero altro ecclesiastico da lui indicato. L’Assistente ecclesiastico cura la vita spirituale della Confraternita.

E’ necessario il consenso dell’Assistente per l’organizzazione delle iniziative di culto, di  predicazione e di catechesi nell’Oratorio. Se l’Assistente non è il Parroco, questi deve essere comunque informato.


CAPITOLO IX

ELEZIONI

ARTICOLO VENTINOVE

ELEGGIBILITA’

Hanno voce attiva e passiva tutti gli iscritti alla Confraternita in regola con il pagamento delle  quote. I sacerdoti, i religiosi e l’Assistente Ecclesiastico, i confratelli emeriti  hanno solamente voce attiva.

ARTICOLO TRENTA

INELEGGIBILITA’

Non può essere eletto Priore o Superiore chi non abbia almeno due anni di iscrizione alla confraternita, fatti salvi i casi particolari, da valutarsi di volta in volta con l’autorizzazione scritta del Priorato.

Non possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo, né Revisori dei Conti coloro che percepiscono emolumento fisso dalla confraternita e coloro che hanno stipulato un contratto per l’uso dei beni della stessa.

ARTICOLO TRENTUNO

DURATA DELLE CARICHE

Gli eletti rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Il Priore può essere riconfermato una seconda volta consecutiva. Qualora esigenze particolari lo richiedano, saranno possibili deroghe al numero di riconferme dopo nulla osta scritto del Priorato. I superiori rimangono in carica un anno.

ARTICOLO TRENTADUE

SCELTA DEI CANDITATI A PRIORE

In primo luogo è fatta la conta dei votanti.

In base al numero dei presenti si inseriscono in un’urna altrettanti fagioli.

Per la scelta dei candidati a Priore si inseriscono nell’urna due bianchi, neri tutti gli altri, per la scelta dei candidati a membri del Consiglio Direttivo dieci bianchi, neri tutti gli altri. 

A turno i Confratelli presenti estraggono dall’urna un fagiolo: coloro che estraggono il fagiolo bianco possono proporre un candidato come Priore ovvero come consigliere.

Il Priore uscente può indicare, consultatosi con i Sacerdoti, un canditato.

Si hanno quindi tre candidati per l’elezione del Priore e dieci canditati per l’elezione dei membri del consiglio direttivo.

Il nome, cognome e soprannome dei canditati verranno proclamati dal Sacerdote.

ARTICOLO TRENTATRE

VOTAZIONI

Le votazioni avranno il seguente svolgimento:

  • il priore uscente funge da Presidente di seggio e nomina due scrutatori;
  • il voto è segreto;
  • non è ammesso il voto per lettera, né per procura, né per acclamazione;
  • i votanti potranno esprimere fino a sei preferenze tracciando una croce accanto ai nomi scritti nella scheda;
  • l’Assistente Ecclesiastico partecipa al voto con due schede;
  • gli elettori depositano la propria scheda nell’urna, mentre il Presidente del seggio prende nota dei votanti;
  • al termine delle operazioni di voto si procede allo spoglio pubblico delle schede ed alla proclamazione degli eletti;
  • conteggiati i voti risulteranno eletti Priore Vice Priore e membri del Consiglio coloro che avranno ricevuto più voti in ordine decrescente;
  • in caso di parità di voti sarà eletto il più anziano di iscrizione effettiva;
  • nel caso qualcuno degli eletti rinunci, subentrerà a lui chi lo segue per numero di voti ricevuti;

ARTICOLO TRENTAQUATTRO

ELEZIONI DEI SUPERIORI

Le elezioni dei Superiori si terranno seguendo le modalità indicate nell’allegato “A”  al presente regolamento. 


CAPITOLO X

OFFERTE

ARTICOLO TRENTACINQUE

OFFERTE

Le offerte fatte al Priore o ai membri del Consiglio, si presumono destinate alla confraternita.

Le offerte non possono essere rifiutate, se non vi sia giusta causa.

Le offerte fatte dai fedeli per un determinato fine non possono essere impiegate che per quello scopo (vedi CIC can.1267).


CAPITOLO  XI

L’ABITO DEI CONFRATELLI

ARTICOLO TRENTASEI

L’ABITO

L’abito dei confratelli consiste nella cappa in vari colori e tessuti con il relativo cingolo. Essendo la cappa un abito liturgico va indossata in tutte le manifestazioni religiose pubbliche della confraternita e se ne raccomanda l’uso all’interno dell’oratorio o altro edificio sacro della confraternita durante le funzioni religiose. Coloro che non indosseranno la divisa quando prescritta partecipano alle funzioni separatamente dagli altri confratelli.

Nell’allegato “D” al presente regolamento viene precisato quale debba essere l’abito dei Confratelli dell’Arciconfraternita S.M. Assunta da indossare in relazione all’incarico rivestito e alle diverse manifestazione religiose.


CAPITOLO  XII

GRUPPI PROCESSIONALI E GIOVANILI

ARTICOLO TRENTASETTE

CRISTEZZANTI

Onde portare con decoro e devozione il Crocifisso in processione tra potrà essere costituito un gruppo di confratelli, detti “cristezzanti”. Analogo gruppo per il trasporto della cassa e del gonfalone.

In occasione degli incontri per esercitarsi nell’arte del trasporto, detti “prove”, è doveroso un comportamento consono alla sacralità del fine. Si mantenga la consuetudine di recitare comunitariamente una preghiera.

Si ricorda al riguardo quanto affermato autorevolmente dai Vescovi della Conferenza Episcopale Ligure nel Documento “Le Confraternite liguri: orientamenti e disposizioni”, del 12 novembre 1993: “…il trasporto processionale del Crocifisso deve chiaramente apparire soltanto come atto religioso, che muove a sentimenti di devozione e di adorazione. Si avrà pertanto la massima cura e vigilanza affinché esso non sia in alcuna circostanza compiuto, o visto, come atto di esibizionismo o prova di bravura o di forza” (n. 10).


CAPITOLO XIII

RINVIO ALLO STATUTO

ARTICOLO TRENTOTTO

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia allo Statuto Generale delle Confraternite dell’Arcidiocesi di Genova, approvato e promulgato in data 3 aprile 2005 da S.M. Cardinale Tarcisio Bertone arcivescovo di Genova.

Nell’ipotesi di contrasto tra le norme del presente regolamento e le norme dello Statuto Generale prevalgono le norme dello Statuto.